Legge regionale 22 Giugno 1992, n. 12
Art. 1 – Finalità
La Regione autonoma della Sardegna riconosce nell’attività delle università della terza età della Sardegna, legalmente costituite, un particolare rilievo ed interesse per la promozione culturale e sociale degli anziani.
Art. 2 – Sovvenzioni
1 . In coerenza con le finalità dell’articolo 1, l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue alle università della terza età della Sardegna a titolo di concorso delle spese necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali, di carattere prettamente culturale
2 . Per accedere alle sovvenzioni previste dalla presente legge, le università della terza età debbono
svolgere attività corsuale non inferiore al 60% dell’attività complessiva.
3 . Nei programmi dovrà trovare congruo spazio la conoscenza o ricerca della realtà culturale, storica,
sociale ed economica della Regione Sardegna.
Art. 3 – Domande di sovvenzione
1 . Le domande di ammissione alle sovvenzioni, previste dall’articolo 2, devono pervenire all’Assessorato regionale della pubblica istruzione entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate da:
· Programma dettagliato delle iniziative previste;
· Relazione generale sull’attività svolta;
· Bilancio consuntivo e bilancio preventivo;
· Rendiconto dei contributi regionali percepiti nell’anno precedente;
· Elenco dei componenti gli organi direttivi dell’università, con indicazione delle rispettive cariche sociali.
2 . Alla prima domanda deve essere unita copia dell’atto costitutivo, dello statuto del regolamento interno.
3 . Per l’anno1992le domande di cui al primo comma del presente articolo devono pervenire entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 – Criteri di distribuzione
1 . Le sovvenzioni previste dall’articolo 2 sono erogate tenendo presenti:
· L’attività svolta ed in corso di svolgimento da parte delle università richiedenti;
· Il programma annuale o pluriennale;
· L’area nella quale opera l’università interessata ed il relativo rapporto tra numero di iscritti e numero di abitanti;
· L’eventuale presenza di sedi staccate correlate alla sede centrale;
· Il tasso di invecchiamento della popolazione residente, calcolato su base Provinciale.
2 . L’entità delle sovvenzioni non potrà comunque superare il 75% delle spese sostenute dalle singole
università nel corso dell’anno precedente e risultanti dai relativi rendiconti.
Art. 5 – Contributi
1 . L’amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere alle università della terza età
contributi, nella misura massima del 90% della Spesa riconosciuta ammissibile e nei limiti degli
stanziamenti di cui al Successivo articolo 7, per la manutenzione, l’attrezzatura e l’arredamento
delle sedi polifunzionali destinate alle proprie attività.
2 . Le relative domande di contributo devono essere presentate entro il mese di febbraio di ciascun
anno, e per l’anno 1992 entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 – Domande di contributo
1 . Alle domande di cui all’articolo 5 deve essere allegata la seguente documentazione:
· Relazione descrittiva dello stato dell’immobile, nonché’ della natura e dell’entità dei lavori
da eseguire;
· Preventivo sommario della spesa per l’esecuzione dei lavori medesimi, con l’indicazione dei
mezzi di finanziamento;
· Relazione dalla quale risultino l’uso dell’immobile ed il programma di sviluppo che si
intende realizzare.
2 . Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo hanno luogo secondo le
indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.
Art. 7 – Norma finanziaria
1 . Per le finalità previste dall’articolo 2 è autorizzata la spesa annuale di l. 1.000.000.000.
2 . A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione 1992 e di quelli successivi,
la denominazione del capitolo 11079-01 è così variata: “sovvenzioni annue alle università della
terza età della Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività culturali
istituzionali”, con lo stanziamento annuo di l. 1.000.000.000.
3 . Nello stesso stato di previsione, per le finalità previste dall’articolo 5, è istituito il seguente capitolo
11089-04: “contributi alle università della terza età per la manutenzione, l’attrezzatura e l’arredamento
di sedi polifunzionali da destinare alle proprie attività”, con lo stanziamento di l. 500.000.000 annue.
4 . Alle relative spese, valutate in l. 1.500.000.000 annue, si fa fronte per il 1992 con lo storno di una
corrispondente somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l’anno 1992 e con la
riduzione per pari importo delle riserve previste rispettivamente dal punto 4) per l. 1.000.000.000 e
dal punto 5) per l. 500.000.000 della tabella a allegata alla Legge regionale 28 aprile 1992, n. 46
(Legge Finanziaria).
5 . Le spese per l’attuazione della presente legge fanno capo ai sopraindicati capitoli 11079-01 e
11089-04 del bilancio della Regione per il 1992 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della
Regione per gli anni successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

